(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15
                         del 12 aprile 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla
quale  e'  stabilito  che l'unione nazionale mutilati per il servizio
(UNMS),  l'associazione  nazionale  mutilati  e  invalidi  del lavoro
(ANMIL),   l'associazione   nazionale  mutilati  ed  invalidi  civili
(ANMIC),  l'ente  nazionale sordomuti (ENS), l'unione italiana ciechi
(UIC)  sussistono  come  persone  giuridiche  di  diritto  privato  e
precisamente  come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio
della  rappresentanza  e  tutela  degli interessi morali ed economici
delle  rispttive  categorie  di  mutilati  ed  invalidi,  la  Regione
Piemonte  con  la  presente  legge  valorizza  ii  ruolo delle stesse
associazioni  presso  le  amministrazioni regionali e locali, nonche'
presso  gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per
scopo   l'educazione,  il  lavoro,  la  formazione  professionale,  i
trasporti,  l'assistenza  sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e
quanto  possa  essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione
sociale   e  l'elevazione  morale  dei  soggetti  disabili  totali  o
parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e
di relazione.