(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale e' stabilito che l'unione nazionale mutilati per il servizio (UNMS), l'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), l'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), l'ente nazionale sordomuti (ENS), l'unione italiana ciechi (UIC) sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispttive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Piemonte con la presente legge valorizza ii ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, nonche' presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.